1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali temporanee per lo studio e la valutazione di particolari problemi e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle commissioni permanenti. Nella deliberazione di istituzione della commissione speciale temporanea viene stabilita la composizione della stessa, l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al consiglio.2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nella deliberazione di istituzione e di nomina viene precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata, la composizione e le modalità di funzionamento della stessa ed il termine entro cui concludere i lavori e riferire al consiglio. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare. In particolare hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di qualsiasi atto che incida sulla materia di propria competenza, nonché di richiedere alle proprie riunioni la presenza del sindaco, degli assessori, dei rappresentanti del Comune presso enti, società, istituzioni, dei rappresentanti o dirigenti di enti ed associazioni sottoposti a controllo, vigilanza o contribuzione comunale, nonché del segretario generale e dei dirigenti e dipendenti del Comune e delle aziende e degli enti dallo stesso dipendenti. I commissari sono tenuti al segreto istruttorio fino alla conclusione dell'inchiesta e, comunque, entro i limiti disposti dalla legge. |