1. Il Consiglio comunale istituisce, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella delle elezioni dell'ufficio di presidenza. 2. Il regolamento disciplina la istituzione, il numero, il funzionamento e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune. 3. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, designati dai rispettivi capigruppo, che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in ognuna delle commissioni. 4. Il regolamento disciplina l'attività, le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui le sedute delle commissioni non sono pubbliche. 5. Le commissioni possono invitare chiunque a partecipare ad i propri lavori per l'esame di specifici argomenti. 6. Le commissioni possono disporre l'audizioni di dirigenti e dipendenti del Comune, delle aziende speciali o delle istituzioni, nonchè di esperti o di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni di volontariato. 7. Il regolamento precisa i casi in cui per l'adozione in un atto sia richiesto l'intervento di più commissioni nell'ordine di successione dei rispettivi pareri. 8. Spetta alle commissioni consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al consiglio, salvo i casi stabiliti dal regolamento, e svolgere ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento ed, in ogni caso, il compito di indagine e di iniziativa. |