1.Il consiglio comunale può istituire, nel suo ambito, commissioni speciali per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio. 2. Su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, può istituire, al suo interno, commissioni speciali di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti influenti sul buon andamento complessivo dell'amministrazione comunale. 3. Nell'atto istitutivo viene designato il coordinatore , precisato l'ambito dell'indagine e stabiliti i termini per riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento e può avvalersi di consulenti esterni. 4. Le commissioni speciali e quelle di indagine sono nominate dal presidente, di intesa con i capigruppo, con rappresentanti proporzionali dei gruppi consiliari. 5. è istituita la commissione delle varie opportunità quale occasione per rendere tangibile il ruolo che le donne hanno nella società civile e per avviare in tal senso azioni positive, oltre che nelle strutture del lavoro, in tutte le altre occasioni in cui deve essere ribadito il principio della norma costituzionale sull'uguaglianza tra tutti i cittadini. 6. è istituito un forum dei giovani composto dai rappresentanti delle associazioni giovanili. Il regolamento disciplina la presenza delle rappresentanze giovanili , unitamente a competenze ed attività (scuola, cultura, sport, tempo libero, dinamica del mondo del lavoro). |