1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, tramite il presidente, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa. 2. Il difensore civico viene sentito dal consiglio o dalle sue commissioni quando lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza o urgenza, il difensore, a suo insindacabile giudizio, puù inoltrare una relazione al consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla presentazione della relazione. 3. Il consiglio disciplina con apposito regolamento l'organizzazione e l'esercizio dei poteri del difensore civico, assicurando alla tutela del diritto del cittadino e l'efficenza dell'amministrazione. |