Comuni Italiani Art. 36 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di Messina (Provincia di Messina - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini messinesi

Statuto Comune di Messina

Titolo III - Partecipazione Popolare
Capo V - Difensore Civico
Art. 36 - Elezione del Difensore Civico
1. Il difensore civico è eletto da un'assemblea costituita da tutti i consiglieri comunali integrati con quindici consiglieri circoscrizionali - eletti, con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, da un collegio comprendente tutti i consiglieri di circoscrizione -, tra i nomi compresi in una lista di candidati proposti da almeno:
a) tre consiglieri comunali o da un gruppo consiliare;
b) quindici consiglieri circoscrizionali;
c) mille elettori, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge;
d) cinque associazioni fra quelle iscritte nell'albo comunale.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'assemblea nelle prime due votazioni ed a maggioranza dei due terzi nelle successive votazioni.

3. Il difensore civico dura in carica cinque anni, ed esercita le funzioni fino all'insediamento del successore. La procedura per la elezione di quest'ultimo è avviata almeno sei mesi prima della suddetta scadenza.

4. Il difensore civico non puù essere rieletto n,, dopo la scadenza, per un periodo di due anni, puù essere nominato, eletto o designato, da parte del Comune, presso un organo o ufficio comunale o di un ente, azienda, istituzione o organismo dipendente o controllato dal Comune stesso. I candidati alla carica di difensore civico, nell'accettare la candidatura, devono esprimere la rinuncia, in caso di elezione, a candidarsi nelle elezioni amministrative e politiche successive alla scadenza del mandato.

5. Non possono essere nominati difensori civici:
a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari nazionali e regionali, i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali, gli amministratori delle unità sanitarie locali e de consorzi ai quali partecipa il Comune;
c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche a partecipazione pubblica dell'ordinamento comunale, nonch, di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che ricevano da esso, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o comunale, hanno rapporti continuativi con il Comune;
e) coloro che sono stati amministratori nel precedente biennio o candidati nelle ultime elezioni politiche o amministrative di qualsiasi tipo relativo all'ordinamento comunale;
f) i presidenti ed i segretari nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti o altre formazioni politiche e sindacali;
g) coloro che sono o sono stati nell'ultimo biennio componenti di organi che esercitano il controllo amministrativo nel Comune.

6. Le proposte di candidature debbono essere preventivamente rese pubbliche. Tutti, a norma di regolamento, possono formulare riserve e rilievi. Le candidature devono essere presentate almeno trenta giorni prima delle elezioni e corredate dal curriculum dei candidati del quale ogni cittadino può prendere visione.

7. Il difensore civico non puù, durante il periodo del suo mandato, svolgere attività politica in partiti o movimenti politici.

8. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata nel precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri.

9. Il difensore civico puù essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere a, b, c, d del precedente primo comma. La mozione deve essere approvata dal consiglio a maggioranza assoluta.

10. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica in misura pari a quella stabilita per il sindaco.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Rapporti con il Consiglio Comunale
Art. 35 - Difensore Civico
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