1. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge. 2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal precedente comma, si considerano soggetti interessati anche le associazioni, regolarmente iscritte presso l'albo comunale, titolari di interessi collettivi, concernenti il procedimento in oggetto. 3. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la comunicazione può essere effettuata depositando gli atti relativi presso un ufficio appositamente istituito presso l'amministrazione comunale. 4. Qualora sussistano straordinarie esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda impraticabile, è consentito prescindere dalla comunicazione e provvedere a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, che garantiscano comunque forme di idonea informazione. 5. Restano comunque salve le disposizioni di legge o di regolamento che dettano una disciplina specifica sulla partecipazione ai singoli procedimenti. |