1. I cittadini, singoli oppure associati, possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano all'ente. 2. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative nel caso che la giunta non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente. 3. La giunta, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. 4. A tal fine, è necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto sulla vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. 5. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. 6. Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constare a mezzo di un proprio atto deliberativo motivato. |