1. L'iniziativa popolare nei confronti dell'amministrazione può essere esercitata da almeno cento elettori del Comune, con firma autenticata nei modi di legge. 2. Il suddetto "quorum" di elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. 3. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni successivi all'istruttoria della proposta. 4. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. 5. La possibilità di presentare proposte di atti amministrativi da parte degli elettori non è ammessa per le stesse materie per cui è esclusa l'ammissibilità del referendum consultivo, previo parere da parte della commissione consiliare per gli istituti di partecipazione popolare. 6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso e motivato dell'Organo competente, di cui è garantita la comunicazione al primo firmatario. |