1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune. 2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di sessanta giorni dal loro ricevimento. 3. Alla raccolta, registrazione e smistamento delle istanze petizioni e proposte provvede un servizio comunale istituito allo scopo. 4. Ai fini della presente normativa si devono intendere per: a) istanza: domanda rivolta al Comune diretta ad iniziare un procedimento; b) petizione: manifestazione di opinione, invito, voto o mozione; c) proposta: prospettazione di soluzioni e di indirizzi nell'attività politico-amministrativa. 5. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al sindaco e contengono in modo chiaro ed intellegibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori e il recapito degli stessi. 6. Il servizio comunale rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo. 7. L'amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame, informandone il consiglio nella prima seduta. |