Comuni Italiani Art. 20 - Effetti dei Referendum. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo II - La Partecipazione
Capo II - Partecipazione Popolare
Art. 20 - Effetti dei Referendum
1. Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto, l'organo comunale competente si pronuncia entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. L'esito della consultazione stessa dovrà essere oggetto di dibattito in Consiglio comunale.

2. Ove gli organi comunali competenti intendano discostarsi dall'esito della votazione, in occasione del dibattito in Consiglio comunale, devono indicare espressamente i motivi per cui non si uniformano all'avviso degli elettori. Nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, resta salva la possibilità per il Consiglio di recepire l'orientamento degli elettori.

 
Altri Articoli:
Art. 21 - Consultazioni Popolari
Art. 19 - Ammissibilità dei Referendum
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