Comuni Italiani Art. 21 - Consultazioni Popolari. Statuto Comunale di Palermo (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini palermitani

Statuto Comune di Palermo

Titolo II - La Partecipazione
Capo II - Partecipazione Popolare
Art. 21 - Consultazioni Popolari
1. Al fine di una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di questionari, in verifiche a campione, in consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi.

2. Sulle risultanze di tali consultazioni, indette dal Sindaco su deliberazione della Giunta o su determinazione del Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale promuove un dibattito in Consiglio entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Conferenze Cittadine
Art. 20 - Effetti dei Referendum
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