1. Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto: - i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; - (annullato con provvedimento del CORECO n. 4168/2547 del 23/3/1995)2. I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, i termini e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento. E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti, scelti secondo l'ordine cronologico di presentazione, e non in concomitanza con altre operazioni di voto. 3. L'oggetto del referendum è sottoposto, da un apposito comitato promotore, alla valutazione del Comitato dei garanti che ne verifica l'ammissibilità. Successivamente alla raccolta delle firme, la richiesta di cui all'art. 17 è sottoposta alla valutazione del Comitato stesso che ne verifica l'ammissibilità sotto il profilo formale. 4. Il Comitato dei garanti è composto dal Segretario generale del Comune, dal Difensore Civico e da un magistrato a riposo, cui spetta la Presidenza, scelto in base a criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. |