1. Non possono essere oggetto di referendum: - lo Statuto e i regolamenti del Consiglio comunale e dei Consigli di Circoscrizione; - il bilancio preventivo e il conto consuntivo; - gli atti relativi ad indirizzi politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi; - i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe; - i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti; - i provvedimenti relativi al personale; - i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi; - gli statuti e i bilanci delle aziende speciali; - gli atti che tutelano i diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone; - i provvedimenti sanzionatori; - i provvedimenti di mera esecuzione di norme statali o regionali; - i provvedimenti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni. |