La qualità di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente o di impiego privato. E' altresì incompatibile l'esercizio di qualunque professione, commercio e industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, sindaco o altro consimile, sia o non sia retribuita in tutte le società costituite a fine di lucro. E' consentito ai dipendenti comunali di svolgere soltanto le funzioni e gli incarichi di cui all'ultimo comma dell'art. 224 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità in esso specificate. |