Comuni Italiani Art. 30 - Diritti delle Associazioni. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo V - Associazionismo e Organismi di Partecipazione Cittadina
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
1. Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell'albo:
a) il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazioni di memorie, istanze, petizioni, altri mezzi presso le amministrazioni indicate nell'art. 23, le quali sono tenute ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
b) il diritto di essere ascoltate anche attraverso conferenze ed assemblee interassociative, su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali delle amministrazioni indicate nell'art. 23 e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione.

2. E' riconosciuta alle associazioni portatrici di interessi pubblici collettivi e diffusi la facoltà di avvalersi in ogni circostanza di tutti i diritti di cui al primo comma, alla cui tutela sarà provveduto secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Albo delle Cooperative Sociali
Art. 29 - Albo delle Associazioni
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