1. Il Comune riconosce l'alto valore sociale delle cooperative costituite ai sensi della legge n. 381/91, regolarmente iscritte al registro prefettizio nella sezione cooperazione sociale. 2. A tal fine si istituisce l'albo comunale delle cooperative sociali aventi sede nel comune o comunque operanti nel suo territorio. L'albo sarà articolato in due distinte sezioni: a) cooperative aventi per oggetto sociale la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi; b) cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 3. Il Comune finanzia e sostiene lo sviluppo di dette cooperative e può chiedere di essere ammesso come socio delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 11 della predetta legge 381/91. 4. Il Comune dà priorità a quegli interventi tesi al recupero delle potenzialità sociali e lavorative dei soggetti portatori di svantaggio sociale, evitando forme di assistenzialismo che favoriscono processi di marginalizzazione e cronicizzazione. |