Comuni Italiani Art. 31 - Albo delle Cooperative Sociali. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo V - Associazionismo e Organismi di Partecipazione Cittadina
Art. 31 - Albo delle Cooperative Sociali
1. Il Comune riconosce l'alto valore sociale delle cooperative costituite ai sensi della legge n. 381/91, regolarmente iscritte al registro prefettizio nella sezione cooperazione sociale.

2. A tal fine si istituisce l'albo comunale delle cooperative sociali aventi sede nel comune o comunque operanti nel suo territorio. L'albo sarà articolato in due distinte sezioni:
a) cooperative aventi per oggetto sociale la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi;
b) cooperative aventi per oggetto sociale lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Il Comune finanzia e sostiene lo sviluppo di dette cooperative e può chiedere di essere ammesso come socio delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 11 della predetta legge 381/91.

4. Il Comune dà priorità a quegli interventi tesi al recupero delle potenzialità sociali e lavorative dei soggetti portatori di svantaggio sociale, evitando forme di assistenzialismo che favoriscono processi di marginalizzazione e cronicizzazione.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Diritti delle Cooperative Sociali
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
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