Comuni Italiani Art. 29 - Albo delle Associazioni. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo V - Associazionismo e Organismi di Partecipazione Cittadina
Art. 29 - Albo delle Associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato assicurandone la collaborazione all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.

2. E' istituito l'albo comunale delle associazioni secondo le modalità stabilite dallo statuto e dall'apposito regolamento allo scopo di:
a) organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica e comunale;
b) promuovere la nascita di altri organismi associativi, comitati e rappresentanze di base nel contesto della comunità comunale.

3. Hanno diritto a far parte dell'albo tutte le associazioni costituite con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata che siano dotate di statuto, operante nel territorio comunale sia in via esclusiva sia quale articolazione di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale, purché abbiano svolto e svolgano una comprovata attività. Hanno pure diritto a far parte dell'albo le associazioni di volontariato di cui alla legge n. 256/90.

4. Dell'iscrizione all'albo prende atto la giunta su proposta del segretario comunale che la registra. L'iscrizione o il diniego avviene secondo le procedure previste nell'apposito regolamento. L'albo viene affidato al segretario comunale. Si determinano i seguenti criteri di iscrizione:
- l'associazione non abbia scopo di lucro e non sia emanazione di enti o associazioni aventi tale scopo;
- l'associazione non costituisca settore o movimento di partito politico;
- l'associazione depositi presso la segreteria del Comune copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Il consiglio comunale può revocare il riconoscimento allorquando ritenga, con atto motivato, che l'attività di una libera associazione non corrisponda ai fini indicati dal suo statuto o agli interessi della collettività.

6. Ogni anno l'albo viene aggiornato secondo le modalità fissate dal regolamento.

7. Alla fine di ogni biennio le associazioni registrate sono tenute a presentare una relazione sull'attività effettivamente svolta. La mancata presentazione della relazione scritta causa l'immediata cancellazione dall'albo senza necessità di dichiarazione formale.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Diritti delle Associazioni
Art. 28 - Ufficio Stampa
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