Comuni Italiani Art. 25 - Accesso all'Informazione ed ai Procedimenti Amministrativi. Statuto Comunale di Cefalù (Provincia di Palermo - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini cefaludesi o cefalutani

Statuto Comune di Cefalù

Titolo IV - Informazione e Accesso ai Documenti Amministrativi
Art. 25 - Accesso all'Informazione ed ai Procedimenti Amministrativi
1. Il Comune garantisce l'accesso agli atti e documenti amministrativi dello stesso e degli enti da esso dipendenti o collegati e in generale alle informazioni di cui detti enti sono in possesso.

2. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di accesso, in modo da assicurare un più diffuso e agevole esercizio di tale diritto e prevedono le modalità di rilascio delle copie al solo costo di riproduzione. Prevedono, inoltre, le categorie di atti dei quali è vietata l'esibizione nonché l'individuazione del responsabile del procedimento.

3. Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione, la partecipazione dei cittadini e le relazioni con il pubblico, secondo il modello e con le strutture previste dal decreto legislativo n. 29/93. Nel suddetto ufficio debbono essere tenute e messe a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana.

4. Le norme regolamentari garantiscono e assicurano il diritto di udienza dei cittadini.

5. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture il Comune programma e attua iniziative di pubblica utilità.

 
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