1. Il Comune garantisce l'accesso agli atti e documenti amministrativi dello stesso e degli enti da esso dipendenti o collegati e in generale alle informazioni di cui detti enti sono in possesso. 2. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di accesso, in modo da assicurare un più diffuso e agevole esercizio di tale diritto e prevedono le modalità di rilascio delle copie al solo costo di riproduzione. Prevedono, inoltre, le categorie di atti dei quali è vietata l'esibizione nonché l'individuazione del responsabile del procedimento. 3. Il Comune istituisce l'ufficio per l'informazione, la partecipazione dei cittadini e le relazioni con il pubblico, secondo il modello e con le strutture previste dal decreto legislativo n. 29/93. Nel suddetto ufficio debbono essere tenute e messe a disposizione dei cittadini, le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e della Regione siciliana. 4. Le norme regolamentari garantiscono e assicurano il diritto di udienza dei cittadini. 5. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture il Comune programma e attua iniziative di pubblica utilità. |