1. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, compresi quelli relativi ai concorsi ed agli appalti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi di legge e segnatamente in relazione al corretto e riservato svolgimento dell'istruttoria. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti del consiglio comunale, della giunta municipale, dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi di carattere economico di qualunque genere a persona o a enti pubblici e privati, nonché di qualsiasi provvedimento che incida sul territorio, sull'ambiente o autorizzi qualsiasi attività economica. |