1. Ferme restando le disposizioni di legge che consentono la autocertificazione dei documenti già presentati agli atti del Comune, l'amministrazione comunale e le aziende speciali o le istituzioni dipendenti o controllate sono tenute a rilasciare immediatamente una ricevuta per ogni domanda, richiesta o istanza rivolta ad un loro ufficio per l'avvio di un procedimento. 2. All'indirizzo fornito nella domanda sarà fatta pervenire entro 10 giorni, a cura dell'ufficio competente, l'indicazione dei termini, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento, la quale esaminerà le pratiche in ordine cronologico salvo motivato anticipato prelievo di eventuale pratica successiva. |