1. L'iniziativa popolare per la formazione propositiva dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione ai competenti organi dell'ente di una precisa proposta, redatta in articoli e accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 1000 sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. 2. L'iniziativa di cui al comma precedente si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte formulate da parte di almeno 1/3 delle circoscrizioni, condivise da ciascuna circoscrizione aderente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie: a) provvedimenti concernenti tributi e tariffe; b) strumenti urbanistici generali ed espropriazioni per pubblica utilità; c) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni; d) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni; e) atti inerenti la tutela delle minoranze tecniche e religiose. 4. Il regolamento disciplina: a) le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle proposte previste dal 1° comma del presente articolo; b) la procedura per l'ammissibilità della proposta; c) gli strumenti messi a disposizione dal Comune per l'esercizio del diritto; d) le modalità di esame della proposta in merito alla quale il consiglio comunale deve comunque deliberare entro 60 giorni dalla relativa presentazione. 5. I cittadini elettori possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Comune è tenuto a facilitare l'uso di questo diritto attraverso informazioni successive e preventive, dando pubblicità alle azioni legali e informando i cittadini circa i ricorsi e le azioni che spettano al Comune. |