1. I cittadini singoli o associati, i comitati, spontanei o legalmente costituiti, le organizzazioni e gli organismi di tutela di interessi diffusi possono presentare al sindaco e agli altri organi amministrativi dell'ente: a) istanze e petizioni per sollecitare interventi di interesse pubblico o mirati ad una migliore tutela di interessi collettivi; b) istanze al sindaco mirate a chiedere ragguagli su determinati aspetti dell'attività amministrativa.2. Il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione determina i criteri di attivazione e di disamina delle petizioni e delle istanze di cui al precedente comma nonché le modalità di conclusione delle relative procedure, garantendo, in ogni caso, la comunicazione ai soggetti richiedenti. |