1. L'attività amministrativa del Comune è improntata a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione e semplificazione procedurale. 2. Nei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente trovano piena applicazione le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sfoltimento e di semplificazione della documentazione amministrativa. A tal fine i dirigenti ed i dipendenti responsabili dei procedimenti pongono in essere iniziative mirate a divulgare il contenuto delle norme in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documentazione informatica ed elettronica. 3. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi secondo i criteri e le modalità di legge e di regolamento. 4. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi. 5. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di comunicare l'attivazione dello stesso mediante comunicazione personale contenente gli elementi informativi prescritti dalla legge. 6. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma ai soggetti interessati sono accordati le facoltà e i diritti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare che disciplina il procedimento amministrativo. 7. Il regolamento sul procedimento amministrativo, oltre a determinare i criteri di sviluppo del procedimento, contiene delle norme sui profili di responsabilità dei dipendenti interessati e su quant'altro necessario per garantire la celerità procedurale nonché l'imparzialità e la trasparenza nell'azione amministrativa. |