1. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali al fine di: a) svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; b) per la gestione di specifici servizi di propria competenza o di uffici di comune interesse competenti ad operare, con personale distaccato dagli enti partecipanti, per l'esercizio di determinate funzioni pubbliche.2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. |