1. Per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni il Comune può costituire un consorzio con uno o più enti locali interessati o con altri enti pubblici, a ciò debitamente autorizzati ai sensi delle leggi alle quali sono soggetti. 2. La costituzione del consorzio deve essere formalizzata mediante apposita convenzione previamente approvata dal consiglio, unitamente allo statuto consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Il consorzio è disciplinato secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili e dalle disposizioni legislative che segnatamente disciplinano: a) il contenuto della convenzione; b) i principi fondamentali in materia di organi e di funzionamento del consorzio. 4. I consorzi previsti dal presente articolo possono essere costituiti, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, anche per la gestione di attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale nonché per la gestione di servizi socio-culturali o che abbiano, comunque, rilevanza sociale. |