Art. 86 - Principio di Cooperazione tra Enti. Statuto Comunale di Trapani (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini trapanesi
Statuto Comune di Trapani
Titolo V - Servizi Pubblici Locali Capo II - Forme Associative, di Cooperazione e di Collaborazione per lo Svolgimento di Servizi ed Interventi Pubblici
Art. 86 - Principio di Cooperazione tra Enti
1. Il Comune promuove e favorisce, nell'ambito delle specifiche previsioni normative, adeguate forme di collaborazione con altri enti locali ed in particolare con i comuni limitrofi al fine di coordinare l'azione amministrativa, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, oppure al fine di gestire, in forma associata o coordinata, determinati servizi ed interventi pubblici.
2. La definizione delle forme di cooperazione, di collaborazione e di coordinamento, tra quelle disciplinate dai successivi artt. 87 e 88, compete al consiglio comunale, cui spetta parimenti di deliberare l'adesione a proposte eventualmente formulate, per le stesse finalità, da altri enti locali territoriali.