1. Il Comune, anche con la partecipazione della Provincia regionale di Trapani e della Regione Sicilia, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici. 2. La costituzione della società di trasformazione urbana deve essere deliberata dal consiglio, a maggioranza dei consiglieri assegnati. La relativa deliberazione deve prevedere, in ogni caso, che gli azionisti privati vengano scelti previa procedura di evidenza pubblica. 3. I rapporti tra il Comune e gli altri enti locali azionisti e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione, contenente a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. 4. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione urbana sono individuate con deliberazione del consiglio comunale, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità e qualora siano già di proprietà degli enti locali azionisti possono essere attribuiti dagli stessi alla società in regime di convenzione. 5. La società di trasformazione urbana è competente a provvedere: a) alla preventiva acquisizione, consensualmente o mediante ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune, delle aree interessate dall'intervento; b) alla trasformazione e alla commercializzazione delle aree stesse. |