1. La scelta di soci privati ai fini della costituzione delle società previste dal precedente articolo deve essere conseguita previa procedura ad evidenza pubblica, salvo che non ricorrano condizioni particolari ai sensi del 2° comma del precedente art. 83 o in relazione a leggi speciali vigenti o successive. 2. La collocazione sul mercato di titoli azionari deve avvenire con procedure di evidenza pubblica, fermo restando che, ove la gestione riguardi servizi pubblici locali, una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. |