1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del pubblico servizio renda opportuna la partecipazione, ai fini della relativa gestione, di più soggetti pubblici o privati, possono essere costituite società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio. 2. Le società di cui al precedente comma, definite società miste, possono essere, inoltre, costituite quando siano espressamente previste da leggi speciali ai fini della gestione di determinati servizi appositamente disciplinati dalla legge stessa ed in particolare ai fini dell'applicazione della normativa legislativa dettata dal D.L. n. 332/90 convertito con modificazioni dalla legge n. 474/94. 3. La costituzione delle società per azioni o a responsabilità limitata e la partecipazione ad esse devono essere deliberate dal consiglio comunale, cui in particolare compete l'approvazione dell'atto costitutivo, dello statuto e di ogni altro fatto o atto complementare di natura fondamentale. Compete altresì al consiglio comunale deliberare l'aumento del capitale sociale e l'acquisto di azioni o quote. 4. Gli organi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata sono quelli previsti dalle norme legislative vigenti in materia e devono essere disciplinati, in quanto a criteri di composizioni, funzioni e durata, nel contesto dell'atto costitutivo e dello statuto della società. 5. I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori non possono fare parte del consiglio di amministrazione delle società miste costituite o partecipate dal Comune. Il sindaco o un assessore da lui delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune secondo quanto previsto dallo statuto della società. 6. I rappresentanti del Comune in seno al consiglio di amministrazione delle società vengono nominati dal sindaco tra soggetti esterni aventi specifica competenza tecnica e professionale anche in relazione agli interessi dell'utenza. Il rappresentante del Comune in seno al collegio dei sindaci viene parimenti nominato dal sindaco tra i revisori contabili iscritti nell'apposito albo. 7. Il consiglio comunale è competente a deliberare l'affidamento di eventuali nuovi servizi alla società attraverso la stipula di una nuova convenzione o l'integrazione di quella precedente nonché a verificare annualmente l'andamento della società stessa rispetto agli indirizzi impartiti con gli atti fondamentali e gli obiettivi strategico-politici. |