1. Il consiglio comunale conferisce all'istituzione il fondo di dotazione e adotta gli atti fondamentali e di indirizzo analogamente a quanto previsto per le aziende speciali dall'art. 75 del presente statuto. 2. Il consiglio comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le misure finanziarie a favore dell'istituzione, tenendo anche conto di eventuali attività straordinarie incluse nel contratto di servizio o comunque formalmente conferite in gestione all'istituzione medesima. Il consiglio comunale è inoltre competente ad approvare la disciplina generale delle tariffe e delle compartecipazioni per la fruizione dei servizi, nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. |