1. L'istituzione è tenuta ad informare la sua attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 2. L'istituzione per conseguire gli obiettivi programmati può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con associazioni, organizzazioni umanitarie, gruppi di volontariato ed altri organismi senza scopo di lucro, purché ne venga dimostrata l'opportunità e la convenienza in relazione alle finalità istitutive e a quelle concretamente pianificate. 3. Le intese di collaborazione di cui al precedente comma devono essere mirate al conseguimento di determinati servizi strumentali con riferimento all'attività programmata, senza alcun coinvolgimento nelle funzioni gestionali dell'istituzione. 4. Di norma l'istituzione organizza e gestisce i servizi di sua competenza nell'ambito del territorio comunale. E' tuttavia consentita la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici per l'organizzazione e la gestione di servizi in ambito diverso dalla circoscrizione territoriale di Comune, a condizione che i soggetti esterni interessati coprano interamente gli oneri di organizzazione e di gestione dell'attività programmata e che ciò concorra a migliorare il livello di qualità dei servizi e di economicità dell'istituzione. |