1. Per la gestione di servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale. 2. L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. 3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il Collegio dei revisori dei conti. 4. Per la disciplina normativa relativa alla costituzione dell'istituzione, al suo ordinamento, alla nomina, alla revoca e alla surroga degli amministratori e alla nomina del direttore viene fatto riferimento, in via analogica, agli artt. 75, 76, 77 e 78 del presente statuto. 5. Il Collegio dei revisori dei conti dell'istituzione è nominato dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri fissati dallo statuto dell'istituzione stessa. |