1. Il Comune, con motivata deliberazione del consiglio comunale, può trasformare le aziende speciali in società per azioni di cui l'ente stesso può restare azionista unico per un periodo non superiore a 2 anni dalla trasformazione. 2. La deliberazione consiliare di trasformazione prevista dal precedente comma tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti, in materia di costituzione di società, dalla normativa vigente, ferma restando l'applicazione degli artt. 2330, commi 3° e 4° e 2330 bis del codice civile nonché di tutte le altre condizioni economiche e giuridiche fissate dalla normativa legislativa che disciplina la fattispecie. |