1. Il sindaco provvede, con le stesse modalità previste dai precedenti articoli, alla surrogazione del presidente e dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze e comunque non oltre 20 giorni dalle stesse. 2. La surrogazione ha effetto non appena il sindaco adotta il relativo provvedimento. 3. I componenti che surrogano i consiglieri cessati anzi tempo dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. 4. Il presidente e i consiglieri dell'azienda possono essere revocati dal sindaco per gravi violazioni di legge, per comprovata inefficienza o per attività contrastanti con gli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il sindaco provvede alla loro sostituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente art. 76. |