1. Il presidente è nominato parimenti dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti, per la nomina a componente del consiglio di amministrazione, dal precedente articolo. 2. Al presidente spetta la rappresentanza legale ed istituzionale dell'azienda. 3. Il direttore viene nominato secondo i criteri fissati dallo statuto dell'azienda che ne stabilisce i requisiti e le funzioni. 4. Ai direttore sono, comunque, riservate funzioni di sovrintendenza e di direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda, con le conseguenti responsabilità gestionali. |