1. Alfine di garantire al consiglio comunale e al suo presidente una adeguata autonomia organizzativa, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, è costituito apposito ufficio organizzato su base di nucleo operativo complesso. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente disciplina tale ufficio, nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: a) conferimento della relativa direzione ad un funzionario responsabile; b) previsione nell'ambito dell'ufficio stesso di un responsabile dei servizi di vigilanza e di sicurezza con riferimento all'attività del presidente, delle commissioni consiliari e del consiglio comunale; c) previsione di una dotazione organica adeguata, per consistenza e per qualificazione dei dipendenti, in relazione sia alle funzioni ordinarie da svolgere per garantire l'organizzazione funzionale del consiglio sia agli adempimenti di supporto al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari e ai capigruppo consiliari.2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici dovrà inoltre prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta per l'esercizio delle funzioni di in dirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 3. Gli uffici previsti dal precedente comma sono costituiti da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, devono essere collocati in aspettativa senza assegni, ferma restando l'applicazione, in loro favore, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali e con facoltà, per la giunta, di sostituire, con deliberazione motivata, il trattamento economico accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro con un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 4. Le funzioni di direzione e di coordinamento degli uffici di supporto agli organi di direzione politica possono essere affidate ad un dirigente di ruolo o con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla cessazione, per qualsiasi causa, alla carica degli organi cui si riferisce l'attività di supporto. In tal caso l'ente provvede con risorse finanziarie distinte da quelle previste per i dirigenti di ruolo. |