1. Il Comune, nell'ambito delle competenze proprie, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività amministrata. 2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. |