1. L'affidamento dell'incarico dirigenziale può anche avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni nei limiti percentuali fissati dalla legge previa deliberazione motivata in ordine alla convenienza, all'esperienza ed ai titoli culturali e professionali del dirigente. 2. Gli incarichi di cui al comma precedente sono attribuiti con provvedimento del sindaco, previa deliberazione di impegno di spesa da parte della giunta comunale. Detti incarichi non possono, di norma, avere durata inferiore a due anni e superiore a cinque e comunque nel l'ambito della durata del mandato del sindaco. Possono essere rinnovati, a condizione che la durata del rinnovo non ecceda il mandato del sindaco, con la stessa procedura, previo parere del nucleo di valutazione dei dirigenti, da rendere a seguito di dettagliata relazione del direttore generale, se nominato o del segretario generale, con riguardo al conseguimento degli obiettivi di efficienza ed ai risultati gestionali raggiunti. Il segretario, anche se è stato nominato il direttore generale, predispone la relazione per la conferma dei dirigenti che fanno a lui riferimento. 3. Fermo restando quanto previsto per i dirigenti di ruolo il sindaco può, con provvedimento motivato, disporre la risoluzione anticipata del contratto di cui al comma 1 sulla base di un giudizio sfavorevole dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo nazionale ed individuale 4. La disciplina giuridica di dettaglio sui contratti a tempo determinato per l'affidamento di incarichi dirigenziali è rimandata al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. |