1. La responsabilità della direzione dei settori operativi configurati nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente viene conferita dal sindaco, per un periodo non eccedente la sua durata in carica, a dirigenti di ruolo o, nei limiti previsti dalla legge, a dirigenti assunti mediante contratto, con l'osservanza dei criteri fissati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma, comunque, devono essere conferiti e definiti tenendo conto della professionalità, dell'esperienza, dei titoli di studio dei dirigenti interessati nonché della loro capacità di conseguimento degli obiettivi e della natura dei programmi e dei progetti cui si riferiscono le funzioni gestionali. 3. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla leg ge, dallo statuto e dai regolamenti. Essi tra l'altro: a) esercitano le competenze proprie della gestione amministrativa e della direzione degli uffici e dei servizi; b) esprimono il parere di competenza su tutte le proposte di deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, ad eccezione dei meri atti di indirizzo; c) adottano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati; d) propongono al sindaco o all'assessore referenti i provvedimenti di competenza degli organi di governo di interesse dell'amministrazione comunale; e) partecipano, se richiesti, all'attività delle commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune; f) per delega del sindaco rappresentano il Comune presso enti ed istituzioni a partecipazione comunale, in procedimenti giudiziari o amministrativi e in qualsiasi altra sede; g) presiedono le commissioni di concorso, di gara, di appalto e stipulano i contratti secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti; h) adottano gli atti di occupazione d'urgenza di im mobili contemplati dai progetti di lavori dichiarati di pubblica utilità; i) partecipano alle conferenze interne coordinate dal direttore generale o da altro direttore alla cui direzione sia attribuita competenza prevalente nella materia; j) forniscono, in collaborazione con il segretario ge nerale, chiarimenti e precisazioni in risposta ai rilievi del l'organo di controllo. 4. Ai dirigenti è comunque attribuita l'attività di esecuzione di deliberazioni e di norme legislative e regolamentari, nonché l'adozione di atti e provvedimenti, a rilevanza esterna, anche di natura discrezionale, di gestione tecnica, amministrativa o finanziaria, allorché tale attività non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di Governo dell'ente. 5. Le determinazioni dirigenziali che comportino spese o minori entrate non sono efficaci senza il visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario, previo accertamento della sussistenza della copertura finanziaria. L'elenco delle determinazioni dirigenziali è comunicato al presidente del consiglio e ai capigruppo consiliari, mentre copia di ciascuna determinazione deve essere rimessa, per il tramite del segretario generale, al sindaco e alla giunta. |