1. Il sindaco ha la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale ad un soggetto esterno attenendosi alle condizioni e alle modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune. 2. Nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico-amministrativi e nel rispetto della pianificazione dell'attività gestionale dell'ente, il direttore generale svolge le funzioni e le attività che si rendono necessarie od opportune per l'attuazione del programma di governo e per il conseguimento degli obiettivi discendenti da leggi, regolamenti e da atti programmatici o di pianificazione, esercitando poteri di coordinamento di impulso e di controllo. 3. Il direttore generale svolge, in particolare, le funzioni espressamente assegnategli dalla legge nonché quelle previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. I dirigenti del Comune, ad eccezione del segretario generale, rispondono, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, al direttore generale |