1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la relativa supplenza. Il vice segretario inoltre svolge le funzioni di dirigente di settore o di servizi qualora il predetto regolamento deponga in tal senso. 2. Lo stesso regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri e le procedure per la nomina del vice segretario tra i dirigenti dell'ente che ne abbiano i requisiti. |