1. Il segretario generale è nominato dal sindaco con l'osservanza delle condizioni e delle modalità fissate dalla legge. 2. Il segretario generale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico economico e di servizio, dipende funzionalmente dal sindaco che è competente ad impartigli specifiche direttive. Per le funzioni che il segretario esercita in relazione all'organizzazione e all'attività del consiglio comunale il potere di direzione spetta al presidente del consiglio. 3. Oltre ai compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, al fine di garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, il segretario generale esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali nonché quelle conferitegli dal sindaco. 4. Quando ne sia richiesto dal presidente del consiglio o dal sindaco o da un quinto dei consiglieri, il segretario generale esprime formale parere sulla legittimità delle proposte di deliberazioni da sottoporre al consiglio comunale. Lo stesso segretario, qualora richiesto dal sindaco è altresì tenuto ad esprimere formale parere di legittimità sulle proposte di deliberazioni da sottoporre alla giunta. 5. Il sindaco può attribuire le funzioni di direttore generale del Comune al segretario generale, che in tal caso esercita le competenze previste dal successivo art. 68, alle condizioni economiche che saranno fissate nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. |