1. La giunta disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, con uno o più regolamenti in conformità alla legge e al presente statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. In sede regolamentare, in particolare, dovranno essere disciplinati i seguenti aspetti ordinamentali: a) l'articolazione della struttura organizzativa; b) la disciplina dello stato giuridico ed economico dei dipendenti e le relative responsabilità nell'espletamento delle procedure; c) le funzioni del segretario generale e del segretario-direttore generale; d) le funzioni del direttore generale e i criteri fondamentali per la disciplina dei rapporti tra l'uno e l'altro fatte salve le specificazioni di competenza del sindaco nel contesto del provvedimento di nomina; e) le funzioni ed i criteri di nomina del vice segretario generale; f) la nomina e le funzioni dei dirigenti e le relative responsabilità; g) i presupposti e le condizioni per l'esercizio delle funzioni gestionali da parte dei dirigenti; h) le competenze dei responsabili dei servizi e dei procedimenti amministrativi; i) i rapporti di collaborazione esterna; j) i contratti a termine per dirigenti; k) i criteri di svolgimento dei servizi; l) gli uffici di supporto agli organi di direzione politica; m) le modalità di assunzione del personale e le cause di incompatibilità nel rapporto d'impiego; n) la dotazione organica strutturale e complessiva.2. In sede regolamentare dovranno essere disciplinati anche i criteri di costituzione e di funzionamento delle strutture da preporre alla verifica della regolarità degli atti, al controllo di gestione, al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti, salvo che non vengono approntati separati regolamenti. 3. Ai fini della disciplina regolamentare prevista dal presente articolo i criteri generali fissati dal consiglio ai sensi del precedente art. 64 e le norme del presente statuto in materia di organizzazione e di personale costituiscono limiti inderogabili. |