1. I provvedimenti del sindaco nelle materie e sulle questioni di cui al l° comma del precedente articolo assumono la denominazione di decreti e soggiacciono alla normativa che disciplina il procedimento amministrativo, fermo restando che, ove non ricorra l'ambito provvedimentale, le relative funzioni vengono espletate con atti formali o informali adeguati rispetto alle fattispecie cui si riferiscono e alle finalità che si intendo conseguire. 2. Nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale previsti dal 2° comma del precedente articolo il sindaco, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, adotta ordinanze contingibili e urgenti, sempre nel rispetto delle norme, legislative e regolamen tari, che disciplinano il procedimento amministrativo. |