1. Il sindaco, nella qualità di responsabile dell'amministrazione del Comune esercita le funzioni espressamente attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché quale organo esecutivo a competenza residuale, le funzioni amministrative, diverse da quelle di natura gestionale di competenza dei dirigenti, non attribuite al consiglio e alla giunta. In particolare il sindaco: a) rappresenta l'ente; b) nomina e revoca gli assessori; c) convoca e presiede la giunta e ne coordina l'attività; d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti; e) nomina e designa nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e procede alla loro revoca; f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna attenendosi alle modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi; h) esercita le competenze di amministrazione previste dalle leggi regionali; i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; j) espleta le funzioni statali e regionali attribuite o delegate al sindaco.2. Il sindaco, inoltre, quale autorità locale, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge nelle materie previste da specifiche disposizioni normative, adottando, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, ordinanze contingibili e urgenti. |