1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza ed in particolare per acquisire pareri ritenuti necessari ed opportuni, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione. 2. Gli incarichi di cui al precedente comma non costituiscono rapporti di pubblico impiego e soggiacciono al l'osservanza dei limiti e delle condizioni giuridiche ed economiche fissati dalla normativa regionale che disciplina la materia. 3. Il sindaco annualmente è tenuto a trasmettere al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. 4. Gli incarichi previsti dal presente articolo cessano gli effetti al momento della cessazione per qualsiasi causa del mandato del sindaco. |