1. Gli assessori vengono destinati, con apposito provvedimento del sindaco, alle singole branche dell'amministrazione secondo criteri di razionalità ed omogeneità funzionale, tenendo conto delle competenze e dell'organizzazione interna dell'ente. 2. Con il provvedimento previsto dal precedente comma vengono definite le attribuzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori. 3. Gli assessori sono responsabili collegialmente per gli atti adottati dalla giunta ed individualmente per gli adempimenti relativi all'assessorato di rispettiva competenza. |