1. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi causa, comporta la contestuale cessazione dalla carica della giunta. 2. La mozione di sfiducia al sindaco coinvolge anche la giunta ma non il consiglio comunale. La procedura di presentazione e di approvazione della mozione soggiace alle condizioni e alla modalità fissate dalla legge. 3. In caso di cessazione dalla carica del sindaco, il vice sindaco e la giunta esercitano, senza la partecipazione del sindaco, le attribuzioni indifferibili di rispettiva competenza fino all'insediamento del commissario straordinario. |