1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione ad essa espressamente attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, purché questi ultimi siano adeguati alle specifiche previsioni legislative e statutarie. 2. La giunta, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, svolge attività consultiva nei confronti del sindaco e, in termini generali, svolge attività propositiva e di im pulso nei confronti del consiglio comunale. 3. In particolare la giunta: a) definisce in base al bilancio approvato dal consiglio, il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle necessarie risorse, finanziarie, umane e strumentali, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi investiti di competenze gestionali autonome. b) definisce le variazioni da apportare al P.E.G. ed assume le determinazioni finanziarie riservate dalla legge alla sua competenza. c) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie. d) approva, nell'ambito della previsione di cui alla precedente lett. c), la dotazione organica del personale. e) impartisce indirizzi per il conseguimento degli obiettivi assegnati con il P.E.G. e ne controlla il conseguimento. f) fornisce al sindaco pareri nei casi previsti dalla legge o quando il sindaco stesso li richiede su determinate questioni. g) svolge la funzione di iniziativa nei confronti del consiglio formulando proposte di deliberazioni su argomenti di competenza del consiglio ritenuti di particolare importanza. |