1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio comunale per iscritto o mediante dichiarazione resa dal consigliere nel corso di una seduta consiliare e di cui l'interessato stesso chiede l'integrale trascrizione nel relativo verbale. 2. Le dimissioni, una volta prodotte nei termini previsti dal precedente comma, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. 3. Gli effetti delle dimissioni operano immediatamente nei confronti del consigliere interessato mentre la presentazione legale delle stesse al consiglio avviene con l'iscrizione all'ordine del giorno della surroga del consigliere dimissionario e con la diramazione dell'avviso di convocazione principale o suppletivo a termine di legge e di regolamento; di guisa che le dimissioni stesse non incidono sulla regolare composizione del consiglio quan do vengono rassegnate con dichiarazione resa nel corso di una seduta consiliare o quando sono state formalmente rassegnate con lettera acquisita al protocollo generale con un anticipo inferiore a 24 ore rispetto alla data e all'ora della seduta consiliare già regolarmente convocata, non sussistendo, in tal caso, il termine minimo di legge per la diramazione di avviso suppletivo per la surroga del dimissionario. 4. Al di fuori dei casi delineati al precedente comma, il consiglio prima di deliberare deve ricostituire la regolare composizione dell'organo. L'eventuale rinuncia del consigliere subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non al terano la completezza del consiglio, fino all'ulteriore sur roga nei termini di cui al precedente 3° comma. |